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LEGGE 31 luglio 1862, n. 719

Sulle Tasse Universitarie. (062U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1862 al: 15-12-2009
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Art. 1



Fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.

La somma sarà ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del Regolamento.

Il prodotto delle tasse sopraddette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Università, avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Università.