stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1862, n. 719

Sulle Tasse Universitarie. (062U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-8-1862
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino  a  che  non  siasi  provveduto  all'ordinamento  generale  ed
uniforme  dell'insegnamento  superiore,  le   tasse   in   tutte   le
Universita'  governative  saranno  regolate  a  norma  della  tabella
annessa alla presente legge. 
 
  La somma sara' ripartita in annue rate di iscrizione a  tenore  del
Regolamento. 
 
  Il prodotto delle  tasse  sopraddette  sara'  versato  direttamente
nelle casse dello Stato. 
 
  Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno
di voler seguire uno o piu' corsi di privati insegnanti,  invece  dei
corsi ordinari delle Universita',  avranno  diritto  in  fin  d'anno,
sulla presentazione dei certificati di quegli  insegnanti  legalmente
autorizzati, al rimborso di una quota  della  tassa  d'iscrizione  in
proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito. 
 
  Il pagamento fatto in una Universita'  governativa  sara'  valevole
anche  quando  lo  studente  si  trasferisca   in   un'altra   simile
Universita'.