stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 aprile 1862, n. 542

Colla quale è stabilita una tassa del 10 p. % sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle strade ferrate. (062U0542)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-4-1862 al: 20-8-1874
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



A cominciare dal 1.° maggio 1862, i viaggiatori, nonché i bagagli e gli oggetti di ogni genere che verranno trasportati a gran velocità sulle ferrovie, pagheranno allo Stato una tassa calcolata al 10 p. % del prezzo del loro trasporto.