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REGIO DECRETO 6 aprile 1862, n. 530

Col quale viene fissato il giorno per l'attuazione nelle Provincie Napolitane dell'Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale. (062U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-4-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Decreti del Nostro Luogotenente  Generale  nelle  Provincie
Napoletane del 17 febbraio 1861, con cui  si  pubblicava  un  novello
Ordinamento giudiziario ed il  Codice  di  procedura  penale  del  20
novembre 1859 con talune modificazioni ed aggiunte, perche'  avessero
effetto nel di' 1.° luglio di quell'anno stesso; 
 
  Vista la posteriore legge del 30 giugno, per cui venne differita la
esecuzione delle leggi anzidette, tranne per  alcuna  parte  relativa
alla Corte di Cassazione; 
 
  Vista  l'altra  legge  del  19  gennaio  ultimo,  per   la   quale,
prolungandosi ancora  il  termine,  venne  rimesso  in  facolta'  del
Governo di determinare il tempo  preciso  dell'accennata  attuazione,
sol che non si protraesse oltre il primo giugno dell'anno corrente; e
fu autorizzato il  Governo  medesimo  a  far  tutti  i  provvedimenti
necessari per tale obbietto; 
 
  Considerando che essendo gia' compiute le necessarie  preparazioni,
convenga  di  non  privare  piu'  lungamente  quelle  Provincie   del
beneficio delle leggi summentovate; 
 
  Che soltanto per  quel  che  si  attiene  alla  instituzione  della
pubblica clientela  sia  mestieri  di  alquanta  maggiore  dilazione,
perocche' occorre  di  precisare  le  conseguenze  della  sostanziale
modificazione  che  la  citata  legge  del  19  gennaio  ha   portato
all'Ordinamento  del  17  febbraio,  assegnando  uno  stipendio  agli
Avvocati ed ai Patrocinatori dei poveri presso le Corti d'Appello, ed
inoltre sia d'uopo di porre quell'istituto in armonia con gli  ordini
finanziari dello Stato; 
 
  Sulla proposizione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero per gli Affari di
Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'Ordinamento giudiziario per le Provincie Napoletane ed il  Codice
di procedura penale del 20 novembre 1859,  quali  vennero  pubblicati
con i Decreti del Nostro Luogotenente del 17 febbraio  1861,  avranno
effetto a cominciare dal giorno primo maggio  inclusivamente.  Rimane
solo sospesa la parte del detto Ordinamento, che concerne la gratuita
clientela dei poveri, su di che sara' provveduto con altro posteriore
Decreto, e fino a quel tempo si continueranno ad osservare le  regole
che attualmente sono su tale proposito in vigore in quelle Provincie. 
 
    Ordiniamo che il  presente  Decreto,  munito  del  Sigillo  dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di
farlo osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 6 aprile 1862. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 9 aprile 1862 
 
    Reg.° 19 Atti del Governo a c. 169. Wehrlin. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. 
 
                                                         U. Rattazzi.