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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 305

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione del prodotti ortofrutticoli nelle province di Pisa, Parma e Ravenna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-6-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 19519, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1939, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;
Visto, per la provincia di Pisa l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, per il personale femminile avventizio e stagionale addetto alla lavorazione di frutta e verdure dipendente dalle aziende commerciali, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio, l'Unione Sindacale Provinciale - l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L., la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1960, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esportatori Ortofrutticoli e il Sindacato Provinciale Ortofrutticolo - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Pisa, in data 31 luglio 1961, n. 43 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, n. 11 della provincia di Ravenna in data 27 luglio 1961, dei contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo al personale femminile avventizio e, stagionale addetto alla lavorazione di frutta e verdura dipendente dalle aziende commerciali;
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo al personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1960, relativo al personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli nelle province di Pisa, Parma e Ravenna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 66. - VILLA