stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1962, n. 233

Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1965)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-6-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale:
10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;
8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;
10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952;
5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638.
La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.