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LEGGE 21 aprile 1962, n. 210

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma".

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-5-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla, legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", e Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.
Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" è aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-62, di lire 20 milioni.