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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 198

Inclusione dell'abitato di Larino, fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-5-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 92, emesso nell'adunanza del 23 gennaio 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Larino, in provincia di Campobasso, limitatamente alla parte est, ricadente a valle 'della piazza Duomo fino ad affacciarsi sul vallone della Terra e per tutta la lunghezza della via di Circumvallazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 66. - VILLA