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LEGGE 24 aprile 1962, n. 193

Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza 1 febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.
L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.