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LEGGE 19 aprile 1962, n. 175

Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.