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LEGGE 10 aprile 1962, n. 166

Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-5-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'articolo 10-bis introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:
"Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.
I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.
Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1962

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