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LEGGE 2 aprile 1962, n. 162

Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma; addì 2 aprile 1962

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Visto, il Guardasigilli: BOSCO