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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 141

Ripartizione dei rimanenti sette posti dei cento istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-4-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed in particolare l'art. 6, con la quale, fra l'altro, è stata autorizzata l'istituzione di cento nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui cinquanta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a cinquecento per le altre;
Veduto il proprio decreto in data 31 marzo 1962 con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di 93 dei 100 posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti sette posti di professore di ruolo dei cinquanta, destinati al raddoppiamento di cattedre;
Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei sette posti di professore di ruolo anzidetti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti sette posti di professore di ruolo dei cinquanta destinati al raddoppiamento di cattedre sono assegnati, con effetto dall'anno accademico 1962-63, alle Facoltà di cui appresso, per gli insegnamenti rispettivamente indicati:
Universita di Bari
Facolta di Agraria:
Insegnamento di Agronomia e coltivazioni erba-
cee............................................... posti n. 1 Universita di Palermo
Facolta di Giurisprudenza:
Insegnamento di Diritto civile................ " 1 Insegnamento di Procedura penale.............. " 1 Universita di Pisa
Facolta di Farmacia:
Insegnamento di Chimica farmaceutica e tossi-
cologia........................................... " 1 Facolta di ingegneria:
Insegnamento di Elettrotecnica................ " 1 Insegnamento di Scienza delle costruzioni..... " 1 Universita di Roma
Facolta di Lettere e filosofia:
Insegnamento di Storia medioevale............. " 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1962

GRONCHI GUI Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 40. - VILLA