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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 123

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo".

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-4-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, e ne è stato approvato lo statuto 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, e 1 novembre 1960, n. 1615, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;
Viste le deliberazioni 4 febbraio e 20 aprile 1961 del Consiglio generale dell'Ente, contenenti proposte di ulteriori modifiche allo statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, e modificato con i successivi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

L'art. 7 è abrogato e sostituito come appresso:
"Il Consiglio generale dell'Ente è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;
a) sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del turismo e dello spettacolo e un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
b) sei membri in rappresentanza della Regione e cioè: due in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno dei quali in persona del Segretario generale della Presidenza, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale del l'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport;
c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;
d) il sindaco del comune di Palermo;
e) un rappresentante del Banco di Sicilia;
f) un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.;
g) un rappresentante dell'Organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia;
h) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei commercianti;
i) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli industriali;
l) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli agricoltori;
m) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli artigiani;
n) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;
o) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale;
p) un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia;
q) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio;
r) un rappresentante dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio aderente alla Federazione regionale delle assicurazioni dei commercianti della Sicilia.
Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo.
I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Nel caso di vacanza di posto, gli Enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.
Le cariche di Presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962

GRONCHI COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 3. - VILLA