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LEGGE 26 marzo 1962, n. 122

Norme integrative dell'articolo 8 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti. Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-4-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1 febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, può ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.