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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1962, n. 101

Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi, per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-63, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo delle diverse categorie del C.E.M.M.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-4-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-1963, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.