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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1962, n. 4

Abolizione dei coefficienti di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 marzo 1962, n. 111 (in G.U. 02/04/1962, n.86).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1962)
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Testo in vigore dal: 2-2-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  9  e  11  delle disposizioni preliminari alla
tariffa  dei  dazi  doganali,  approvata con decreto Presidenziale 21
dicembre 1961, n. 1330;
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella
legge   20  dicembre  1956,  n.  1387,  col  quale  fu  istituito  un
coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia;
  Visto  il  decreto-legge  10  maggio 1960, n. 378, convertito nella
legge  8  luglio  1960, n. 628, col quale fu modificata la misura del
coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia e
fu  istituito un coefficiente di compensazione sul lardo della stessa
provenienza;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  abolire i
coefficienti di compensazione istituiti con i decreti-legge precitati
essendo stati aboliti i premi di esportazione istituiti dalla Francia
per   detti  prodotti  che  determinavano  perturbazione  al  mercato
nazionale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste, per
l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero, per il
tesoro e per il bilancio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono abrogati il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito
nella  legge  20  dicembre  1956,  n. 1387, col quale fu istituito un
coefficiente  di compensazione alla importazione del grasso di maiale
fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido
(olio  di  strutto),  di  origine  e  provenienza dalla Francia, e il
decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio
1960,  n.  628, col quale venne modificata la misura del coefficiente
di  compensazione sullo strutto anzidetto e istituito un coefficiente
di  compensazione  all'importazione  del lardo, compreso il grasso di
maiale  non  pressato  ne'  fuso,  allo  stato  fresco,  refrigerato,
congelato,  salato  o  in  salamoia, secco o affumicato, di origine e
provenienza dalla Francia.