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LEGGE 22 dicembre 1961, n. 1546

Contributo all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-2-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.