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LEGGE 18 dicembre 1961, n. 1442

Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-2-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:
Industria:
assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;
contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.
Commercio e professioni e arti:
assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.