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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1341

Applicazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 19 dicembre 1960, relativa alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche (voce ex 43.01).

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  30-12-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 24 dicembre 1960, con cui è stata data esecuzione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1930, che ha stabilito la Tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 7 gennaio 1961 che ha dato esecuzione alle Decisioni I, II, III e IV, adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 20 luglio 1960, con cui, ai sensi degli articoli 10, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della tariffa doganale comune e si modificano i dazi alcune altre voci della stessa tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata;
Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee dal 19 dicembre 1960 - il cui testo è stato in parte modificato come da rettifica pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 13 del 17 febbraio 1961 - con la quale sono stati fissati i dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche della voce ex 48.01 e completate le note legali al capitolo 48 della tariffa stessa;
Ritenuta la necessità, di adattare l'ordinamento giuridico interno alla predetta Decisione del 19 dicembre 1990, come sopra modificata;
Visti gli articoli 11, 19, 23, 28, 189 e 191 del Trattato stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


La parte della tariffa doganale comune relativa albi voce tariffaria 48.01 è stabilita come segue:
48.01 - Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa in rotoli o in fogli:

A. Carta da giornali (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% B. a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (invariate) E. Altri:
I. Carta da pubblicazioni periodiche (a). . . . . . . . . . . 16% II. Non nominati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18%
(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.