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LEGGE 18 novembre 1961, n. 1289

Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, verranno chiuse il 31 dicembre
1961. A tale data verrà effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.