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LEGGE 3 novembre 1961, n. 1170

Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli