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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1961, n. 945

Modificazioni al regolamento generale sul Debito pubblico.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-10-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È ammessa, senza speciali formalità, la rettifica delle domande di intestazione di titoli del Debito pubblico, quando l'errore sia avvertito prima che l'iscrizione al nome sia stata eseguita sui registri integrativi del Gran libro.
Quando l'errore sia avvertito dopo l'avvenuta iscrizione, la domanda di rettifica deve essere corredata da un atto di notorietà, formato dinanzi al pretore o al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, col quale si dichiari e si spieghi l'errore avvenuto, salva la facoltà dell'Amministrazione, di richiedere quegli altri documenti che, a conferma, essa ritenga, a seconda dei casi, necessari.
L'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Quando si tratti di titoli intestati ad ente soggetto a vigilanza governativa, le rettifiche possono essere effettuate in base a dichiarazione dell'ente stesso, confermata dalla competente autorità.