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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 919

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Roma.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-10-1961

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 91 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1966, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1960, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, esercente il credito fondiario è stata autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, presso la Cassa di risparmio di Roma, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 10 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1901

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1961

Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 14. - VILLA