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LEGGE 28 luglio 1961, n. 704

Disposizioni relative al personale della magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  23-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.
L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica.