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LEGGE 26 luglio 1961, n. 670

Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  17-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960, per una polarizzazione media generale di campagna del 13,20 per cento, è di lire 55,8426.
Per una polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole da zucchero superiore a 13,20, il prezzo per grado polarimetrico è uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

---------------------------------------------------------------------
Polarizzazione | Percentuale || Polarizzazione | Percentuale
media generale | di resa || media generale | di resa
di tutte | corrispondente || di tutte | corrispondente
le fabbriche | || le fabbriche |
---------------------------------------------------------------------
| || |
13,20 | 0,7576 || 15,40 | 0,7796
13,30 | 0,7586 || 15,50 | 0,7806
13,40 | 0,7596 || 15,60 | 0,7816
13,50 | 0,7606 || 15,70 | 0,7826
13,60 | 0,7616 || 15,80 | 0,7836
13,70 | 0,7626 || 15,90 | 0,7846
13,80 | 0,7636 || 16 - | 0,7856
13,90 | 0,7646 || 16.10 | 0,7866
14 - | 0,7656 || 16,20 | 0,7876
14,10 | 0,7666 || 16,30 | 0,7886
14,20 | 0,7676 || 16,40 | 0,7896
14,30 | 0,7686 || 16,50 | 0,7906
14,40 | 0,7696 || 16,60 | 0,7916
14,50 | 0,7706 || 16,70 | 0,7926
14,60 | 0,7716 || 16,80 | 0,7936
14,70 | 0,7726 || 16,90 | 0,7946
14,80 | 0,7736 || 17 - | 0,7956
14,90 | 0,7746 || 17,10 | 0,7966
15 - | 0,7756 || 17,20 | 0,7976
15,10 | 0,7766 || 17,30 | 0,7986
15,20 | 0,7776 || 17,40 | 0,7996
15,30 | 0,7786 || 17,50 | 0,8006
| || |


L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media, generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati da i coltivatori medesimi.
È nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con la presente legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i rapporti contrattuali non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in cosa giudicata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

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