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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 609

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nella zona dell'VIII Comando Militare Territoriale della Regione Militare Centrale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-8-1961

Art. 1

N.
609. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonché la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'VIII Comando Militare Territoriale della Regione Militare Centrale. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. La durata di efficacia del suddetto decreto è limitata a dieci anni a decorrere dal 13 luglio 1961 ai sensi e per gli effetti dello art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 152. - VILLA