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DECRETO-LEGGE 7 luglio 1961, n. 539

Proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 luglio 1961, n. 836 (in G.U. 31/08/1961, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1961)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  10-7-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, con il quale è stato stabilito che i dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa sui provvedimenti amministrativi in corso di validità al 23 marzo 1961, dovevano essere corrisposti entro tre mesi dalla predetta data e cioè entro il 23 giugno successivo;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare al 31 luglio 1961, il suddetto termine di scadenza, stante che una gran parte dei contribuenti non ha potuto provvedere al tempestivo pagamento delle integrazioni di tassa dovuta a norma di legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il termine di pagamento dei dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 luglio 1961.