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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1961, n. 515

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-7-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della, Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento.
Fanno eccezione i prezzi dei "Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti", che sono aumentati del dieci per cento.