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REGIO DECRETO 26 dicembre 1861, n. 383

Col quale viene prorogato il termine assegnato per fare la scelta fra l'esercizio delle professioni di Avvocato o di Procuratore nelle Provincie in cui ne era permesso l'esercizio simultaneo. (061U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 8 del Regio Decreto 26 novembre 1860, n. 4460, per fare la scelta fra l'esercizio delle professioni di Avvocato o di Procuratore nelle Provincie in cui ne era permesso il simultaneo esercizio, è prorogato di sei mesi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

Miglietti.