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REGIO DECRETO 26 dicembre 1861, n. 383

Col quale viene prorogato il termine assegnato per fare la scelta fra l'esercizio delle professioni di Avvocato o di Procuratore nelle Provincie in cui ne era permesso l'esercizio simultaneo. (061U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 ottobre 1860, n. 4380; 
 
  Visto l'art. 8 del Regio Decreto 26 novembre 1860, n. 4460; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine stabilito dall'art. 8  del  Regio  Decreto  26  novembre
1860, n. 4460, per fare la scelta fra l'esercizio  delle  professioni
di Avvocato o di Procuratore nelle Provincie in cui ne  era  permesso
il simultaneo esercizio, e' prorogato di sei mesi. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 26 dicembre 1861. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Miglietti.