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REGIO DECRETO 24 novembre 1861, n. 348

Contenente modificazioni intorno alle attribuzioni ed allo stipendio del Segretario e dell'Applicato di Segreteria della Scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri laureati in Torino. (061U0348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il capo 1 del Regolamento per l'esecuzione del Reale Decreto in data 30 ottobre 1859 sulle privative per invenzioni e scoperte industriali approvato con Nostro Decreto del 13 novembre 1859;
Visto l'altro Decreto del 12 febbraio 1860 che assegnò lo stipendio di L. 3,500 al Capo dell'Ufficio centrale delle privative industriali e Segretario del R. istituto tecnico, e quello di L. 2,200 all'Applicato allo stesso Uffizio ed alla Segreteria dell'Istituto medesimo;
Visto l'art. 53 della legge sulla pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, che converte in scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri laureati il suddetto Istituto;
Visto il Regolamento per la scuola d'applicazione degli ingegneri laureati in Torino approvato con R. Decreto del 17 ottobre 1860;
Visto il Bilancio passivo della pubblica Istruzione pel 1861;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il segretario della scuola d'applicazione per gl'Ingegneri laureati in Torino e l'Applicato alla Segreteria della scuola stessi sono esonerati, il primo dalla incumbenza di Capo dell'Ufficio centrale delle privative industriali, ed il secondo da quelle di Applicato all'Uffizio medesimo, e cessano di godere della parte di stipendio che in tali qualità ricevevano dal Ministero di agricoltura, Commercio ed industria cominciare dal 16 corrente novembre.