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LEGGE 9 marzo 1961, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-3-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 3900 a lire 3600 per quintale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - PULLA - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO - MARTINELLI - FOLCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA