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LEGGE 30 giugno 1861, n. 56

Con cui si proroga nelle Provincie Napolitane e Siciliane l'attuazione dell'ordinamento giudiziario, e delle leggi di procedura penale del 17 febbraio 1861. (061U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-7-1861
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esecuzione  dell'ordinamento  giudiziario  e   delle   leggi   di
procedura penale pubblicate con Decreti del 17 febbraio 1861  per  le
Provincie Napoletane e' prorogata  al  1.°  gennaio  1862,  salvo  la
eccezione contenuta nell'articolo seguente.