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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960, n. 1834

Pagamento dell'assegno supplementare di congrua al Clero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1982)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  13-6-1982
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al Clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590, è sostituito dal seguente:

(("Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonché della indennità integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, è effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese.
La rata del mese di dicembre scade il giorno 20"))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960

GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961

Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 87. - VILLA