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LEGGE 20 dicembre 1960, n. 1611

Modificazione del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-1-1961
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e'
sostituito, con effetto dal 1 luglio 1948, dal seguente:
  "I  benefici di cui al primo comma sono estesi altresi' agli atti e
contratti  occorrenti  per  l'attuazione  del  decreto  legislativo 2
aprile  1948,  n.  688,  ivi  compresi  gli atti e contratti posti in
essere  dall'ente  concessionario, fermi restando i maggiori benefici
contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.
  I  corrispettivi  degli  appalti e dei subappalti occorrenti per le
ricostruzioni   e   riparazioni   contemplate   dal   citato  decreto
legislativo  2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale
sull'entrata".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1960

                               GRONCHI
                                               FANFANI - ZACCAGNINI -
                                                  TRABUCCHI - PELLA -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA