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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1568

Inclusione dell'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-1-1961

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1666, emesso nell'adunanza del 16 settembre 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pisticci, in provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 114. - VILLA