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LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1557

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  dello Stato nelle spese per il funzionamento
dell'Ente  nazionale  per  l'artigianato  e le piccole industrie, con
sede  in  Roma,  concesso  con  la  legge  8  luglio 1950, n. 484, e'
aumentato,  a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 60
milioni a lire 300 milioni.