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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510

Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:
"Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".