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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1350

Modifiche allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-12-1960

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216 e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche della predetta Scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56, primo comma, n. 1): le parole "prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato" sono soppresse.
Art. 57, l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "Per l'ammissione al secondo o terzo anno è obbligatoria, anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 72. - VILLA