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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1264

Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e di precedenti concorsi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-11-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  posti  d'insegnante  elementare  del  ruolo previsto dal decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499,
vacanti  alla  data  del  1  ottobre  1959  nei  Comuni capoluoghi di
provincia,  compresi  i posti istituiti entro la stessa data, saranno
attribuiti,  nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550,
ai  vincitori  del  concorso magistrale bandito dai provveditori agli
studi  il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro
per la pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69.
  I  posti  di  cui  al  precedente comma saranno assegnati, seguendo
l'ordine  di  graduatoria,  con  precedenza  su  quelli  del ruolo in
soprannumero  eventualmente  messi  a concorso con il medesimo bando,
giusta  il  disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n.
1170.
  All'attribuzione  dei  posti  di  cui al presente articolo potranno
concorrere  anche  gli  insegnanti  di ruolo dichiarati vincitori del
concorso  bandito  il  10  novembre 1958, i quali avessero rinunciato
alla  nomina  per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del
Comune capoluogo della provincia.