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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1037

Modifica dell'art. 4 dello statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-10-1960

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 29 Luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 5 marzo 1960;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con Proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1 luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, 23 maggio 1956, n. 602 e 24 maggio 1957, n. 477;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato anzidetto;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 6.000.000.000 (seimiliardi) e sono assegnati: per L. 2.000.000.000 (duemiliardi) alla Sezione ordinaria, per lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 3.500.000.000 (tremiliardi e cinquecentomilioni) alla Sezione autonoma".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 33. - VILLA