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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1008

Inclusione dell'abitato di Illorai, in provincia di Sassari, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-10-1960

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Cagliari, n. 10598, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Illorai, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1960

GRONCHI ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 115. - VILLA