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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1960, n. 970

Regolamento di esecuzione della legge 1 agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1960)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-9-1960
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della, legge 1 agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;
Sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero e il Comitato nazionale ortofrutticolo;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio; Decreta:

Art. 1



Le imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, debbono presentare la domanda di finanziamento ad uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della stessa legge, unitamente alla domanda per la concessione del contributo in conto interessi, diretta al Ministero del commercio con l'estero, al quale l'Istituto di credito provvederà ad inoltrarla, nel caso e con le modalità indicate nel seguente comma quinto.
Alle due domande debbono essere allegati, in duplice originale, i documenti appresso indicati:
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura;
progetto dell'impianto da costruire, ampliare o migliorare;
relazione tecnico-economica relativa al progetto;
dichiarazione, anche se negativa, nella quale siano indicati gli altri concorsi finanziari che, per le medesime opere e lavori, l'impresa abbia attenuto, da parte dello Stato e di enti pubblici.
Nella domanda le imprese debbono specificare gli elementi relativi il programma di attività, iniziale o di sviluppo, con indicazione, sia pura approssimativa, della specie e dei prodotti da esportare, e fornire, inoltre, i dati relativi all'attività di esportazione eventualmente svolta, nel biennio precedente.
L'istituto di credito, ai fini dell'istruttoria della domanda di finanziamento, può chiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria. Effettuata l'istruttoria, adotta le proprie determinazioni in ordine alla concessione del finanziamento e determina le garanzie, reali o personali, idonee, a suo giudizio, ad assistere il finanziamento.
Quando deliberi di accordare il finanziamento, inoltra al Ministero del commercio con l'estero la domanda di concessione del contributo con la relativa documentazione, integrata da una propria nota illustrativa sulla corrispondenza del finanziamento accordato alla finalità della legge 1 agosto 1959, n. 703, da una dichiarazione sulle modalità del finanziamento e del progetto del piano di ammortamento.
Il Comitato di cui al successivo art. 4, ai fini della valutazione della domanda di contributo, può chiedere, a sua volta, altri documenti che ritenga necessari.

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Nota integrativa
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 17/09/1960, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.