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LEGGE 11 agosto 1960, n. 870

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-9-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni
per  la  difesa  delle  piante  coltivate e dei prodotti agrari dalle
cause nemiche e sui relativi servizi, e' sostituito dal seguente:
  "Per  sopperire  alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi
obbligatori  di  difesa  delle coltivazioni costituiti ai sensi della
presente  legge  hanno  facolta'  di imporre una contribuzione annua,
commisurata  al  reddito  dominicale,  con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui all'art. 4.
  La  misura  di  tale  contribuzione,  che  sara'  deliberata  dalla
Commissione  amministratrice  di  cui  all'art.  24  e  approvata dal
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, non potra' superare il
limite  massimo  del  10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del
reddito  dominicale  determinato  ai sensi del decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno
1939, n. 976".