stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 742

Modificazioni allo statuto del Consorzio universitario di Cagliari.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-8-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Veduto lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165;
Veduti gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta l'istanza in data 18 dicembre 1959, con la quale il presidente del Consorzio universitario di Cagliari chiede la modifica di alcuni articoli del vigente statuto del Consorzio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165, è modificato come appresso:

Art. 1


Al Consorzio possono partecipare anche altri Comuni, Associazioni, Enti morali, Istituti di credito, nonché Enti privati e privati cittadini, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben precisi e determinati.
Art. 2. - Il Consorzio ha per scopo di integrare l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Università di Cagliari e in particolar modo:
a) di sussidiare gli istituti e i laboratori delle varie Facoltà o Scuole, per acquisto di collezioni, strumenti, apparecchi, libri e ogni altro materiale scientifico e didattico;
b) creare e concorrere a creare cattedre di alta importanza scientifica;
c) promuovere e sussidiare iniziative dirette al migliore svolgimento della vita universitaria, anche nel campo pratico-sociale;
d) svolgere attività edilizia relativa a costruzione di nuovi edifici, al completamento ed ampliamento di edifici esistenti ed a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 4. - I fondi del Consorzio sono costituiti:
a) dal contributo annuo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) del comune di Cagliari;
b) dal contributo annuo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) dalla provincia di Cagliari;
c) dal contributo annuo di L. 300.000 (lire trecentomila) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;
d) dai contributi annuali permanenti o a tempo limitato a più anni o anche per un solo anno di Associazioni, Comuni, Enti, ecc. (come al comma secondo dell'art. 1).
Art. 5. - Il materiale scientifico, i libri ed in genere il materiale mobile, acquistati con i fondi del Consorzio, passa in proprietà all'Università e saranno presi in carico secondo le norme vigenti.
Gli immobili che saranno costruiti dal Consorzio nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera d) dell'art. 2 diverranno proprietà dello Stato e saranno da questo ceduti all'Università in uso perpetuo e gratuito.
Art. 8. - Il Consorzio universitario è amministrato da un Consiglio composto dal rettore dell'Università che lo presiede, dei delegati rispettivamente del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, industria e agricoltura, di un delegato del Collegio generale dei professori e dal direttore amministrativo.
Possono far parte del Consiglio e per la durata del loro impegno finanziario anche altri delegati di contribuenti quando conferiscono una somma annua non inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione).
Del pari i Comuni che raggruppati raggiungano tale contributo hanno il diritto di nominare un loro rappresentante secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 10. - Il rettore della Università rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti e a lui spetta:
a) la formazione del bilancio preventivo e la compilazione del conto consuntivo;
b) l'erogazione degli assegni e sussidi agli Istituti e il pagamento delle altre spese in conformità delle deliberazioni del Consiglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939

Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 101. - VILLA