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LEGGE 16 luglio 1960, n. 727

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.