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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 495

Proroga del termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-6-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, concernente la dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico



Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, citato nelle premesse, è prorogato di anni due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1960

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960

Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 180. - VILLA