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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 413

Revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano della provincia di Matera.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-6-1960

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la nota n. 1908 del 18 gennaio 1960, con la quale il medico provinciale di Matera, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 18 novembre 1959, ha richiesto la revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano di quella Provincia;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto i regi decreti: 25 luglio 1904, n. 464, con il quale, tra l'altro sono state dichiarate di endemia malarica alcune zone dei comuni di Accettura e Stigliano e l'intero territorio del comune di Cirigliano, e 7 luglio 1905, n. 439, con il quale tra l'altro, sono state dichiarate di endemia malarica alcune zone del comune di Gorgoglione, tutti allora della provincia di Potenza ed ora di quella di Matera;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Sono revocate le dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Accettura, Cirigliano e Stigliano, contenute nel regio decreto 25 luglio 1904, n. 464 e per il comune di Gorgoglione, contenuta nel regio decreto 7 luglio 1905, n. 439, Comuni tutti ora della provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960

Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 83. - VILLA