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DECRETO-LEGGE 10 maggio 1960, n. 378

Istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 luglio 1960, n. 628 (in G.U. 09/07/1960, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1962)
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Testo in vigore dal: 10-5-1960
al: 1-2-1962
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  9  e  11  delle disposizioni preliminari alla
tariffa  dei  dazi  doganali,  approvata con decreto presidenziale 26
dicembre 1958, n. 1105;
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 27 ottobre 1856, n. 1176, convertito nella
legge  20  dicembre  1956,  n.  1387, concernente l'istituzione di un
coefficiente  di  compensazione all'importazione del grasso di maiale
(strutto), compreso lo strutto liquido, dalla Francia;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare la
misura  di  detto  coefficiente e di eliminare il grave perturbamento
che,  al  mercato  nazionale  dei  grassi,  deriva  dal premio di cui
beneficia il lardo di origine francese, esportato in Italia;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il coefficiente di compensazione, istituito con il decreto-legge 27
ottobre  1956,  n.  1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n.
1387, all'importazione del grasso di maiale fuso (strutto), qualunque
sia  la  sua  consistenza,  compreso  lo  strutto  liquido  (olio  di
strutto), di origine e provenienza dalla Francia da riscuotersi dalle
dogane  in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore
per tale prodotto - e' stabilito, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nella misura di L. 50 per kg. netto.